14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 1650 del 28 gennaio 2015
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l’intera cosa comune [ e non una sua frazione ], è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti.
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