14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20703 del 10 settembre 2013
Testo massima n. 1
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento [ nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare” ], senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”.
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