14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24882 del 6 novembre 2013
Posted at 16:32h
in Massimario
Testo massima n. 1
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta [ come nella specie ] su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.
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