14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22420 del 1 ottobre 2013
Testo massima n. 1
Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.
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