14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22100 del 29 ottobre 2015
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall’art. 533 c.c., non altera l’ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell’asse ereditario. [ Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario ].
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