14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 727 del 6 marzo 1969
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il curatore dell’eredità giacente dispone di poteri originari e autonomi, che sono più ampi di quelli conferiti al semplice chiamato alla eredità, e che non incontrano se non quei limiti che sono espressamente stabiliti dalla legge o che risultano indirettamente dagli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne costituiscono il presupposto. Il curatore dell’eredità giacente può pertanto esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari.
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