14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5334 del 16 marzo 2004
Testo massima n. 1
Poichè, ai sensi dell’art. 529 c.c., il Curatore dell’eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all’eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l’eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto interruttivo del decorso della prescrizione l’atto di citazione notificato – in una controversia relativa a diritti ereditari – al Curatore dell’eredità giacente.
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