14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 19017 del 16 settembre 2011
Testo massima n. 1
Qualora non ricorra il requisito della volontarietà dello spostamento della dimora abituale o del domicilio del soggetto destinatario dell’amministrazione di sostegno, la competenza a decidere della revoca e della nomina di un nuovo amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 c.c., spetta al giudice della circoscrizione nella quale l’amministrazione era stata aperta e la prima nomina effettuata, non rilevando il luogo ove il beneficiario sia stato di fatto trasferito. [ Nella specie la S.C. ha rilevato che nessun mutamento di residenza o domicilio, effetto di volontaria scelta del sostenuto, poteva ritenersi sussistente a seguito dell’acclarata sottrazione dello stesso dall’istituto nel quale era ricoverato ].
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