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Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 16544 del 2 luglio 2013

Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 16544 del 2 luglio 2013

Testo massima n. 1

In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto le risultanze anagrafiche non assurgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l’apertura del procedimento.

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