14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 15272 del 21 luglio 2015
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale, allorché il giudice del merito abbia revocato il diritto di abitazione nella casa coniugale [ nella specie, per raggiunta autosufficienza economica del figlio della coppia ], la modifica dell’ammontare dell’assegno di mantenimento originariamente disposto a favore del coniuge economicamente più debole, rimasto privo di casa, pur dovendo considerare lo svantaggio economico conseguente, non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa.
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