14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15367 del 22 luglio 2015
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 [ nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987 ], il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge [ o al convivente ] affidatario di figli minori [ o maggiorenni non autosufficienti ] è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene [ nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente ] legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.
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