14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18440 del 1 agosto 2013
Posted at 16:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di separazione, l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]