14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20139 del 3 settembre 2013
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]