14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 19015 del 16 settembre 2011
Testo massima n. 1
Non sussiste colpa grave nell’aver proposto l’azione con la quale viene chiesto un contributo al mantenimento del figlio minore agli ascendenti del genitore sistematicamente inadempiente ai suoi obblighi di contribuzione, in quanto l’art. 148 c.c. pone loro l’onere di concorrere in solido con il genitore che provvede al mantenimento qualora l’altro genitore non possa o non voglia farvi fronte; ne consegue che, per la citata azione, il gratuito patrocinio può riconoscersi ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. [ Omissis ].
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