14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19790 del 19 settembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall’art. 276 cod. civ., come modificato dall’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data [ 1 gennaio 2013 ] di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione.
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