Cass. civ. n. 9671 del 22 aprile 2013
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di corresponsione diretta di assegno a carico del terzo debitore ex art. 156 c.c., atteso che non risolve una controversia sull'esistenza del diritto del coniuge all'assegno, ma attiene solo alle modalità di attuazione del diritto stesso, ed è privo dei requisiti di decisorietà e definitività, perché è suscettibile, ove le circostanze mutino, di essere modificato.
Testo massima n. 2
In tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all'art. 156 c.c., nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell'assegno, individua il soggetto obbligato non necessariamente nel datore di lavoro, potendo essere, come nella specie, un ente erogatore di pensione, ovvero il conduttore di un immobile di proprietà del coniuge onerato; tuttavia tale terzo, pur dovendo essere individuato esattamente, non è parte del procedimento, con la conseguenza che, qualora egli si rifiuti di adempiere, resta a carico del coniuge promuovere, nelle forme ordinarie, giudizio di accertamento del debito.
Testo massima n. 3
L'art. 156 c.c. prevede varie garanzie in caso d'inadempimento all'obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli: l'ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte venga direttamente versata all'avente diritto, ovvero il sequestro dei beni del coniuge obbligato, garanzie che possono essere concesse anche contemporaneamente a carico del medesimo obbligato.