14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6864 del 3 aprile 2015
Testo massima n. 1
Nella determinazione dell’assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell’assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario.
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