14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16221 del 31 luglio 2015
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 2 Cost., dell’art. 123 c.c. nella parte in cui stabilisce che il matrimonio simulato non può essere impugnato decorso un anno dalla celebrazione indipendentemente dalla mancata convivenza tra i coniugi, posto che non viene in considerazione il diritto di formare una nuova famiglia [ avuto riguardo all’eventualità di contrarre nuove nozze ], quanto la possibilità, di segno opposto, di rescindere il vincolo già contratto.
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