14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 21370 del 15 ottobre 2011
Testo massima n. 1
Il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicchè riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all’altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l’effettiva volontà d’operarlo, a prescindere dalla dimora o dall’effettiva presenza in quel determinato luogo. Ne consegue che il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per più o meno brevi periodi, riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti.
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