Cass. pen. n. 1274 del 14 gennaio 1987

Testo massima n. 1


Il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata. Ne deriva che l'eventuale falso ideologico (nella specie: stesura dopo la conclusione dei lavori; difforme indicazione degli argomenti trattati o discussi; asserita ma non effettuata notificazione a tutti i condomini del consuntivo della gestione) nel predetto verbale non è punibile.