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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1274 del 14 gennaio 1987

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1274 del 14 gennaio 1987

Testo massima n. 1

Il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata. Ne deriva che l’eventuale falso ideologico [ nella specie: stesura dopo la conclusione dei lavori; difforme indicazione degli argomenti trattati o discussi; asserita ma non effettuata notificazione a tutti i condomini del consuntivo della gestione ] nel predetto verbale non è punibile.

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