14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5414 del 12 giugno 1984
Testo massima n. 1
Per la punibilità del falso documentale il codice vigente ha eliminato, considerandola superflua, la condizione che la alterazione della verità sia tale che possa derivarne pubblico o privato nocumento. Ciò in quanto, dovendo per «scrittura» intendersi il documento che contiene manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante, ogni falsità che cada su un documento di tal genere ha necessariamente in sé l’attitudine a nuocere. Nei delitti di falso documentale il nocumento potenziale può consistere in qualsiasi pregiudizio, politico, economico o morale derivante dalla falsità, purché giuridicamente valutabile.
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