14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9777 del 12 settembre 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
La scrittura privata autenticata contiene la contestuale documentazione di due atti che rimangono distinti, essendo l’uno privato, l’altro pubblico. L’invalidità, la simulazione o l’inesistenza giuridica del primo non si riflette sulla validità e inesistenza dell’altro, poiché l’autenticazione non implica un accertamento in ordine alla natura o al contenuto dell’atto privato, ma attesta solo il fatto dell’autentica e contestuale sottoscrizione.
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