Cass. pen. n. 10706 del 14 dicembre 1979
Testo massima n. 1
La falsità di cui all'art. 485 c.p. è reato di mero pericolo, in quanto per la sua consumazione non è richiesta l'effettiva produzione di un pregiudizio privato o pubblico.
La falsità di cui all'art. 485 c.p. è reato di mero pericolo, in quanto per la sua consumazione non è richiesta l'effettiva produzione di un pregiudizio privato o pubblico.