14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14561 del 19 aprile 2005
Posted at 20:03h
in Massimario
Testo massima n. 1
Costituisce falsità materiale ed integra quindi gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p., la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell’autore effettivo dell’atto, poiché tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale. [ Fattispecie relativa ad apposizione di data falsa in calce ad una scrittura privata con la quale l’autore si impegnava a cedere ad alcuni figli la proprietà di un immobile ].
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