Cass. pen. n. 14561 del 19 aprile 2005

Testo massima n. 1


Costituisce falsità materiale ed integra quindi gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p., la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell'autore effettivo dell'atto, poiché tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale. (Fattispecie relativa ad apposizione di data falsa in calce ad una scrittura privata con la quale l'autore si impegnava a cedere ad alcuni figli la proprietà di un immobile).