14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 37238 del 19 ottobre 2010
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di falsità documentali, l’uso dell’atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 c.p. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 c.c..
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