Cass. pen. n. 7531 del 29 luglio 1997

Testo massima n. 1


La valutazione di innocuità del falso commesso dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., non può essere rapportata alla funzione che l'atto assume, quale elemento o requisito di valutazione per un diverso procedimento amministrativo, per la destinazione occasionale datagli dal privato a questo fine, giacché la tutela del falso concerne l'attestazione per sè stessa e cioè la pubblica fede che, in ogni caso, si può riporre nel documento, a stregua della funzione rappresentativa riconosciutagli dalla legge. L'uso dell'atto non è infatti necessario per la perfezione del reato di falso, mentre può integrare la condotta di un reato ulteriore, quale quello previsto dall'art. 640 c.p.