Cass. pen. n. 5365 del 4 febbraio 2008
Testo massima n. 1
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio — in sede di redazione di un atto pubblico di donazione — di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione, in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verit_ dei fatti dichiarati dal donante.