Cass. pen. n. 30099 del 28 luglio 2011

Testo massima n. 1


Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la falsa attestazione di smarrimento di un libretto di deposito al portatore fatta in sede di ricorso, per la procedura di ammortamento, presentato al Presidente del Tribunale, in quanto detto ricorso è atto del privato privo di natura pubblicistica.