14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6953 del 15 luglio 1981
Testo massima n. 1
Il fine di procurarsi un vantaggio, nel delitto di falsità in titoli di credito previsto e punito dagli artt. 485 e 491 c.p. sussiste anche nel fatto di chi, falsificando la firma di girata su un assegno di conto corrente, intende superare l’ostacolo frapposto dall’assenza dell’emittente al sollecito riordino dei propri affari e di quelli personali dell’emittente medesimo.
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Testo massima n. 1
La girata di un assegno bancario in favore di istituto di credito, che, alla stregua della lettera del documento, risulti «piena» e non «per l’incasso», legittima l’istituto medesimo all’esercizio del credito nomine proprio, onde permanendo in tal caso la destinazione del titolo alla circolazione, l’eventuale falsificazione della girata al banchiere è punibile non a norma dell’art. 485, bensì a norma dell’art. 491 c.p.
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