14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 608 del 21 gennaio 1978
Testo massima n. 1
Ad integrare l’elemento soggettivo del reato di falso in assegno, è sufficiente il semplice scopo di procurare a sé o ad altri una qualsiasi forma di utilità, patrimoniale o non patrimoniale, non essendo richiesto il fine ingiusto di arrecare danno a terzi.
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Testo massima n. 1
Ai fini della consumazione del delitto di falso in assegni, la condizione dell’uso si verifica con qualsiasi forma di circolazione e di utilizzazione del titolo falsificato, e cioè quando l’assegno esce dalla disponibilità individuale del colpevole per una destinazione ed un impiego giuridicamente rilevanti, collegati al conseguimento di uno degli scopi inerenti alla funzione del titolo [ nella specie, la presentazione per l’incasso ].
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