Cass. pen. n. 584 del 18 gennaio 1980

Testo massima n. 1


Agli effetti del falso documentale è cambiale anche il titolo privo di alcuno dei requisiti prescritti dalla legge, purché contenga la firma dell'emittente e sia trasmissibile per girata (nella specie il titolo mancava dell'espressione «pagherò»).

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