Cass. pen. n. 584 del 18 gennaio 1980
Testo massima n. 1
Agli effetti del falso documentale è cambiale anche il titolo privo di alcuno dei requisiti prescritti dalla legge, purché contenga la firma dell'emittente e sia trasmissibile per girata (nella specie il titolo mancava dell'espressione «pagherò»).