14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12056 del 17 novembre 1980
Testo massima n. 1
L’art. 491 c.p., che punisce la falsità in titoli di credito, configura, rispetto al delitto di falsità in scrittura privata, una circostanza aggravante e non un’ipotesi autonoma di reato, in quanto i documenti in esso elencati sono equiparati agli atti pubblici soltanto ai fini della pena [ con la conseguenza che, anche in relazione alla loro falsificazione, è sempre necessario che ricorrano, per la configurabilità del reato, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 485 c.p. come fattori di differenziazione della falsità in scrittura privata rispetto alla falsità in atti pubblici ] ed in quanto l’elemento che distingue l’ipotesi di cui all’art. 491 da quella di cui all’art. 485, attenendo all’oggetto materiale, non influisce in alcun modo nella struttura tipica del reato, determinando soltanto una variazione in più della pena.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]