14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13301 del 12 dicembre 1980
Testo massima n. 1
L’alterazione della cambiale consiste nella sostituzione della data di scadenza originaria con altra più lontana, effettuata dal debitore senza il consenso di tutti i firmatari del titolo al fine di conseguire una proroga del termine di adempimento e, se seguita dall’utilizzazione del titolo stesso, costituisce falsità punibile. In tema di falsità per alterazione dei titoli di credito l’oggetto della tutela penale è dato, infatti, dall’affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo e l’arbitraria modifica della data di scadenza è idonea, quanto meno, ad ingenerare nei terzi la convinzione che essa sia stata effettuata prima del rilascio del documento.
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