14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 537 del 17 aprile 1973
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di falsità in cambiale offende non solo il bene primario della pubblica fede, ma anche quello patrimoniale delle persone cui sia stato negoziato il titolo e consente quindi il risarcimento del danno. Pertanto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. è applicabile al delitto di falso in cambiale solo nell’ipotesi della riparazione del danno e non in quella dell’attivo ravvedimento.
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