14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6861 del 16 luglio 1983
Posted at 20:03h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non osta all’applicazione del principio di specialità fra il reato di danneggiamento e quello di soppressione di atti, la diversità del bene protetto [ nel danneggiamento il patrimonio, nel falso per soppressione la fede pubblica ], in quanto l’inciso dell’art. 15 c.p. «stessa materia» non può intendersi come «identico bene giuridico», essendo irrilevante soltanto che tra le diverse fattispecie normative esista un rapporto del genere a specie.
[adrotate group=”13″]