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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9209 del 11 ottobre 1997

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9209 del 11 ottobre 1997

Testo massima n. 1

In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l’avvenuta ricezione dall’esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, onde che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un’operazione unica e contestuale avente la stessa natura.

Testo massima n. 1

In tema di falso documentale, le planimetrie catastali che siano state allegate alla domanda di voltura e presentate al competente ufficio assumono la natura di atti pubblici, in quanto costituiscono atti fondamentali attraverso i quali l’amministrazione finanziaria dello Stato determina la consistenza e la destinazione dell’immobile a vari fini. Ne consegue che l’alterazione degli originali di tali documenti ovvero la loro soppressione integra i delitti di cui agli artt. 476 e 490 c.p.

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