14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9080 del 3 luglio 1989
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del dolo del reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, è sufficiente la sola consapevolezza che l’atto non sarà in grado di adempiere più a quella funzione probatoria di cui era dotato.
Testo massima n. 1
È atto pubblico fidefaciente il visto di autenticità apposto dalla commissione sullo stampato predisposto per lo svolgimento della prova di un concorso. Esso è un atto ricognitivo dell’autenticità, espresso dal pubblico ufficiale in forma anticipata e benché strumentale rispetto al giudizio valutativo ed al conseguente ed eventuale provvedimento di nomina e benché privo di ogni connotato volitivo o negoziale, assume, nella sua intrinseca oggettività, quella particolare efficacia attestatrice di verità, nella individuazione della provenienza dell’elaborato e della sua regolare compilazione, insostituibile nella predisposizione dei complessi adempimenti imposti per un corretto espletamento di un pubblico concorso. Tale atto non è invece assimilabile ai certificati o agli attestati, giacché non trattasi di una riproduzione abbreviata di ciò che in altri atti o registri della P.A. è documentato. Apponendo la vidimazione, la commissione infatti dà atto di avere compiuto un autonomo e specifico accertamento e cioè che quello stampato e non altro verrà utilizzato da parte di un determinato candidato.
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