14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1272 del 1 dicembre 1970
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’oggetto giuridico del delitto di cui all’art. 490 c.p. è la pubblica fede; pertanto se un documento viene distrutto al fine di eliminare la efficacia probatoria non è configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questo ultimo, infatti, ha per presupposto che il soggetto agisca per l’esercizio di un preteso diritto e che possa ricorrere al giudice, anziché alla privata violenza, per far valere la sua pretesa.
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