Cass. pen. n. 10528 del 7 dicembre 1983

Testo massima n. 1


Nella falsità materiale prevista dall'art. 482 c.p., autore del falso deve essere soltanto il privato o il pubblico ufficiale che agisca fuori delle sue funzioni, giacché, ove in concorso col privato agisca il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sono applicabili per tutti le pene stabilite negli artt. 476, 477 e 478 c.p., in base al disposto dell'art. 117 c.p.

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