Cass. pen. n. 3312 del 20 aprile 1983

Testo massima n. 1


La falsità materiale in atto pubblico commessa da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni, prevista dall'art. 482 c.p., costituisce una figura autonoma di reato e non un'ipotesi attenuata dei reati di cui agli artt. 476, 477 e 478. Di conseguenza, non è possibile procedere al giudizio di comparazione con l'aggravante prevista nel capoverso dell'art. 476; né il giudice è tenuto a fissare la misura della pena ai sensi del suddetto articolo e poi ridurla di un terzo, dovendo invece determinare autonomamente la pena nei limiti ridotti di cui all'art. 482.

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