14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7717 del 7 agosto 1996
Testo massima n. 1
La riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando, nell’intenzione dell’agente e nella valenza oggettiva, l’atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all’originale, è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; che per contro la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. In tal caso è evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all’originale.
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