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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7566 del 11 giugno 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7566 del 11 giugno 1999

Testo massima n. 1

In tema di falsità materiale, la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato, quando si presenti non come tale, ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. [ Fattispecie relativa ad un «fotomontaggio», con il quale era stato approntato, in fotocopia, un falso atto costitutivo di società, recante anche l’impronta del sigillo notarile ].

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