14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15259 del 22 maggio 2005
Testo massima n. 1
In tema di falsità documentali, la sussistenza del reato di falso non è esclusa dalla circostanza che su un dato documento sia apposta una sigla, anziché la firma per esteso, in quanto la sigla rappresenta un’espressione grafica abbreviata o contratta che è comunque idonea, se apposta in calce all’atto, a significarne la paternità, e ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui la sigla sia collocata su un timbro dell’ufficio in modo da rivelare inequivocabilmente la sua provenienza. Ne deriva che sussiste il reato di falsità materiale commessa da privato [ artt. 476 e 482 c.p. ] allorché quest’ultimo formi un atto di benestare attestante le condizioni per la cessione del quinto dello stipendio in favore di una società finanziaria, apponendovi la firma falsa del Sindaco realizzata con una sigla apposta in calce all’atto e collocata sul timbro dell’ufficio.
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