Cass. civ. n. 17567 del 31 agosto 2005

Testo massima n. 1


Il principio della infrazionabilità e contestualità della prova testimoniale tra i vari gradi del giudizio, derivante dall'art. 244 c.p.c., coordinato con il successivo art. 345, secondo comma, nel testo previgente alla riforma del processo del 1990, è finalizzato a garantire l'immediatezza e genuinità della prova e comporta l'inammissibilità in secondo grado della prova per testi vertente su circostanze già oggetto di quella svoltasi in primo grado, ovvero diretta ad integrarle.

Testo massima n. 2


In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo <em>ius possidendi </em>può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto.

Normativa correlata