14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19567 del 24 maggio 2010
Posted at 20:03h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative [ art. 477 e 482 ] la riproduzione fotostatica dell’originale di un “permesso di parcheggio riservato a invalidi” attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché, come nella specie, il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]