14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38349 del 24 ottobre 2011
Testo massima n. 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato [ art. 482 c.p. ], la condotta di colui che esponga sul parabrezza della propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l’accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l’originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. [ Nella fattispecie l’imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]