Cass. pen. n. 966 del 25 ottobre 1968

Testo massima n. 1


Ai fini della differenziazione fra atti pubblici e certificati, deve considerarsi essenzialmente l'intima struttura dell'atto e, cioè, la natura e lo scopo dell'attività svolta dal pubblico ufficiale in relazione all'efficacia probante del documento. Devono, pertanto, annoverarsi nella categoria degli atti pubblici tutti quelli formati da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio e che, redatti con le prescritte formalità, hanno valore costitutivo di diritti od obblighi nei confronti di uno o più soggetti, o la funzione di fornire la prova di un fatto giuridico. Sono, invece, da qualificare certificazioni amministrative soltanto quelle attestazioni — meramente dichiarative — di verità o di scienza, del pubblico ufficiale, che non costituiscano la documentazione di un'attività da lui compiuta o di fatti avvenuti in sua presenza.

Normativa correlata