14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19494 del 24 maggio 2005
Testo massima n. 1
Bene è ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 481 c.p. [ falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ] a carico di un professionista il quale, nella relazione tecnica da allegare alla denuncia di inizio lavori, secondo la disciplina all’epoca vigente dettata dall’art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, conv. con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbia attestato, contrariamente al vero, che i lavori non avrebbero interessato immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1437.
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