Cass. pen. n. 22496 del 14 giugno 2005
Testo massima n. 1
Il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica utilità: ne consegue che risponde del reato di falsità ideologica ai sensi dell'art. 481 c.p. l'avvocato che falsamente attesti l'autenticità della firma apposta dal cliente in calce a un ricorso per cassazione. (La Corte ha escluso che la mancanza di abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori incida sulla configurabilità del reato, attesa comunque l'abilitazione dell'imputato all'esercizio della professione forense).