14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22496 del 14 giugno 2005
Testo massima n. 1
Il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica utilità: ne consegue che risponde del reato di falsità ideologica ai sensi dell’art. 481 c.p. l’avvocato che falsamente attesti l’autenticità della firma apposta dal cliente in calce a un ricorso per cassazione. [ La Corte ha escluso che la mancanza di abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori incida sulla configurabilità del reato, attesa comunque l’abilitazione dell’imputato all’esercizio della professione forense ].
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