14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 62 del 8 gennaio 1987
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il notaio, il quale attesti falsamente l’avvenuta identificazione della firma in sua presenza risponde di falsità ideologica in atto pubblico, ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., mentre si rende colpevole di falsità ideologica in certificato, di cui all’art. 480 c.p., qualora egli attesti la veridicità della sottoscrizione senza fare alcuna menzione di attività da lui compiute o percepite [ cosiddetta vera di firma o autentica minore ].
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